Dopo oltre cinque anni dall’emanazione del codice dell’amministrazione digitale e dopo l’emanazione della direttiva 8/2009 con le relative linee guida per i siti Web pubblici (per la cui applicazione si consiglia il libro “I siti Web delle Pubbliche Amministazioni“), il Ministro Brunetta ha presentato ieri la nuova versione del Codice dell’amministrazione digitale.
Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale segna così il passaggio dall’amministrazione novecentesca (fatta di carta e timbri) all’amministrazione del XXI secolo (digitalizzata e sburocratizzata), modernizzando la PA con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività. La riduzione dei costi di transazione che risulterà da tale processo di digitalizzazione, si rifletterà in un aumento dell’offerta di lavoro e risparmi monetari. Questi possono tradursi, per i consumatori, nell’acquisto di una maggiore quantità di beni forniti dal settore privato e, per le imprese, in una riduzione dei costi unitari di produzione.
Quali sono le novità più interessanti?
Entro i prossimi 3 anni (in coerenza quindi con il Piano e-Gov 2012) la nuova PA sarà dunque completamente digitale e sburocratizzata. Queste le tappe del processo:
- entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
- entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell’attività ICT;
- entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
- entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA. Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;
- entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività.